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Esercizio della prostituzione in Svizzera

Legge sull’esercizio della prostituzione (del 25 giugno 2001)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

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richiamato l’art. 199 del Codice penale svizzero (CPS);

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visto il messaggio 10 ottobre 2000 no. 5044 del Consiglio di Stato;

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visto il rapporto 27 aprile 2001 no. 5044 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo e definizione

Art. 1

1La legge intende arginare il fenomeno della prostituzione e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose.

2È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico segnatamente negli esercizi pubblici.[1]

Campo di applicazione

Art. 2

1La presente legge si applica all’esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità.

2Esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale.

Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione

Art. 3

1La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l’ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

2I Municipi stabiliscono mediante ordinanza i luoghi di cui al precedente capoverso.

Difesa della salute pubblica

Art. 4

1Lo Stato promuove e sostiene l’informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

2Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell’annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli.

Annuncio

Art. 5

1Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.

2La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l’esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione

Art. 6

Nell’ambito dell’esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l’ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

Art. 7

1Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

2Tutte le persone che prestano assistenza giusta il cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

Penalità

Art. 8[2]

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa, giusta l’art. 199 CPS.

Entrata in vigore

Art. 9

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[3]

Pubblicato nel BU 2001, 371.

Informazioni pratiche:

Compilare ed inoltrare il modulo “annuncio prostituzione” all’indirizzo annuncioprostituzione(at)polca.ti.ch e presentarsi (entro 15 giorni dall’inoltro) senza appuntamento unicamente il venerdì tra le ore 09.00 e le 12.00 oppure tra le ore 14.00 e le 16.00 presso:

POLIZIA CANTONALE

distaccamento speciale TESEU

Via E. Bossi 2a

CH – 6900 Lugano

oppure presentarsi senza avere inoltrato il modulo nei medesimi giorni ed orari sopra indicati.

Possono inoltrare l’annuncio per l’esercizio della prostituzione unicamente le persone delle seguenti nazionalità:

Svizzera, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, oppure di altre nazionalità solo se già al beneficio di un permesso per stranieri in Svizzera tipo C o B.

Documentazione necessaria

■passaporto o carta d’identità in corso di validità;

■modulo “annuncio prostituzione” già precompilato;

■ 3 fotografie formato tessera.

Costo delle prestazioni

La Polizia Cantonale non preleva tasse per l’iscrizione al registro prostituzione.

Altre spese sono da prevedere in caso di richiesta di rilascio o di proroga di un permesso per stranieri specifico di tipo B.

Osservazioni

La notifica deve essere redatta in lingua italiana.

L’indirizzo di posta elettronica annuncioprostituzione(at)polca.ti.ch serve unicamente per l’invio del modulo compilato. Altri invii non potranno essere recapitati in quanto saranno automaticamente eliminati.

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